Vol. 21, n. 4, novembre 2022 — pp. 162-164

Rubrica

Aggiornamenti normativi

Utilizzare i nuovi modelli di PEI con prudenza

È bene intrattenersi su questo argomento, sul quale mi sono già espresso in altre sedi.

Il Ministero dell’Istruzione il 14 ottobre ha emanato la circolare ministeriale n. 3330 con la quale si forniscono scarni chiarimenti circa la formulazione dei PEI da effettuarsi entro il 31 ottobre 2022.

La CM, dopo una breve cronistoria delle vicende relative al decreto interministeriale n. 182/2020 sui nuovi modelli di PEI, annullati dalla Sentenza del TAR Lazio e risuscitati dalla Sentenza del Consiglio di Stato, conferma che il testo del DI con le Linee guida allegate è pienamente in vigore. Chiarisce però che, a causa della mancata emanazione delle Linee guida sul Profilo di funzionamento, non possono essere applicate ancora le Sezioni 1e 12 delle Linee guida e quindi neppure le schede C e C1, ad esse allegate, concernenti la determinazione dei bisogni degli alunni e la quantificazione delle risorse necessarie. Pertanto, per questi aspetti si utilizzeranno ancora la diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale con la richiesta di quantificazione di ore di sostegno, in base alla prassi ancora in vigore attuativa dell’art. 3 comma 1 e comma 3 della legge n. 104/92. Le due Sezioni citate e le due tabelle saranno applicate a maggio-giugno 2023 quando verranno emanate le Linee guida sul Profilo di funzionamento.

Implicitamente, la CM dà per certo che il nuovo Ministro faccia propria la bozza di Linee guida già elaborata dal precedente Ministro. Ci si augura che ciò avvenga, o che riesca entro maggio 2023, così da concludere l’attesa di questo nuovo impianto, iniziata il 2017, data di pubblicazione del DLgs n. 66 che ha previsto l’emanazione dei nuovi modelli di PEI formulati in chiave ICF. Secondo questi modelli, i nuovi PEI infatti devono tenere conto non solo dei livelli di disabilità degli alunni, ma anche delle barriere e delle facilitazioni che il contesto ambientale, organizzativo e culturale delle scuole presenta all’inclusione degli stessi alunni.

Comunque, con la mancata emanazione del decreto correttivo del DI n. 182/2020, le modifiche che erano state concordate tra Ministero e associazioni durante le numerose e lunghe riunioni dell’Osservatorio ministeriale non sono ancora valide. Pertanto, le scuole dovranno utilizzare le Linee guide allegate al DI, ponendo attenzione ai punti che sono stati oggetto dell’annullamento del TAR Lazio e sui quali il Consiglio di Stato non si è pronunciato. Ci si riferisce ad esempio alla riduzione di orario delle lezioni, all’esonero da talune discipline, alla presenza di un solo esperto segnalato dalle famiglie che può partecipare solo se la famiglia dichiara che non è da essa pagato, ai «laboratori» composti da soli alunni con disabilità, ecc. Ma vediamo di seguito alcuni di questi punti e come dovrebbero regolarsi le scuole.

  • Quanto alla riduzione dell’orario scolastico, è da ritenere che questa vada consentita solo se si dimostra una seria causa: ad esempio, l’orario mattutino della riabilitazione che il centro di riabilitazione, benché sollecitato, si è rifiutato di spostare al pomeriggio. In tali casi la richiesta di riduzione di orario dovrà essere presentata della famiglia insieme agli operatori sociosanitari che hanno in carico l’alunno.
  • In merito all’esonero, si tenga presente che, per le scuole del primo ciclo, l’art. 16 commi 1 e 2 della legge n. 104/92 stabilisce che i PEI debbono essere formulati sulla base delle effettive capacità degli alunni. Pertanto, una «sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline» è espressamente prevista dal comma 1 dell’art. 16 citato. Quanto alla scuola secondaria di secondo grado, in caso di PEI differenziato, è da tenere presente che tale tipo di PEI può prevedere l’esonero da talune discipline, sostituendole con altre attività consentite dallo stato di salute dell’alunno. Senza tale esonero o sostituzione, ove possibile, l’alunno sarebbe condannato a una permanente bocciatura e quindi a non poter seguire tutto il ciclo di istruzione secondaria, in netta violazione della sentenza n. 215/1987 della Corte costituzionale che ha assicurato il diritto degli alunni con disabilità a frequentare interamente tale ciclo di studi. Ovviamente, mentre nella scuola del secondo ciclo l’esonero totale da una disciplina non consente il rilascio del diploma (come indicato dall’art. 20 del DLgs n. 62/17), un tale divieto espresso non è previsto nell’art. 11 dello stesso decreto. Anzi, assurdamente si consente agli alunni con DSA di poter conseguire il diploma pur in presenza dell’esonero da una lingua straniera. È questo un aspetto che il nuovo Ministro dovrà risolvere per evitare contenziosi, poiché è assurdo che l’esonero sia consentito ad alunni con DSA, problema meno grave della disabilità certificata, e non sia consentito agli alunni con disabilità.
  • I laboratori per soli alunni con disabilità sono già vietati dalle Linee guida per l’inclusione scolastica trasmesse con la nota ministeriale del 4 agosto 2009.
  • L’uscita dalla classe durante l’orario delle lezioni deve essere per casi eccezionali e strettamente necessari (ad esempio per la presenza di ADHD dell’alunno), concordati ed espressamente previsti nel PEI dal GLO, prevedendo anche la presenza di alcuni compagni.
  • Per quanto riguarda le attività individuali in orario scolastico, queste devono essere concordate nel PEI per un periodo definito e con finalità ben precise (ad esempio recupero, approfondimento, ecc.).

Con queste cautele, è da ritenere che i nuovi modelli di PEI possano essere immediatamente compilati senza timori di incorrere in censure e ricorsi. L’importanza di questi nuovi modelli è data dal fatto che con essi finalmente si avrà un modello unico nazionale e che potranno essere formulati anche online, con tutti i vantaggi di risparmio di tempo e di possibile accesso alle banche dati, che consente una maggiore completezza di informazioni. A tal proposito è da non trascurare il vantaggio che avranno docenti, alunni e familiari con minorazione visiva che sino a oggi dovevano adattarsi a farsi leggere e scrivere i contenuti dei PEI cartacei, mentre da ora in poi poteranno personalmente accedere ai modelli online, partecipando alla stesura delle bozze, alle correzioni e alla consultazione sia delle bozze che dei testi definitivi.

Salvatore Nocera

 

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