Vol. 19, n. 2, maggio 2020 — pp. 152-165

Rubrica

Aggiornamenti normativi

Il Decreto Legge sulla conclusione dell’a.s. 2019/2020 e l’avvio dell’a.s. 2020/2021 (DL 22/2020)

A causa dalla pandemia Covid-19 il Governo ha emanato il DL 22 del 8 aprile 2020 ed entrato in vigore il 9 aprile (vedi video di presentazione del DL del Ministro Azzolina). Esso riguarda specificamente la scuola per i primi tre articoli, che andiamo a illustrare nei punti salienti.

Art. 1 — Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020

Al comma 1 si stabilisce che il Ministero dell’Istruzione emanerà delle ordinanze relative alla conclusione dell’anno scolastico in corso anche in deroga alle norme ordinarie contenute fondamentalmente del DLgs 62/17 per la scuole di ogni ordine e grado e nel DPR 122/09 per il secondo ciclo.

Il comma 2 prevede che «Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria».

Il comma 3 è stato scritto nell’ipotesi (piuttosto remota) che la didattica in presenza possa riprendere entro il 18/05/2020 e si stabilisce che le ordinanze ministeriali dovranno prevedere che:

  1. per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo vi possa essere l’eliminazione di una o più prove;
  2. le commissioni di esame siano costituite da tutti membri interni e per gli esami conclusivi del secondo ciclo sia previsto un presidente esterno;
  3. la seconda prova nazionale degli esami conclusivi del secondo ciclo verrà predisposta dalle singole commissioni d’esame, sulla base del programma effettivamente svolto.

Il comma 4 è stato scritto nell’ipotesi (più realistica) che la didattica a distanza permanga fino alla fine delle lezioni. In esso si stabilisce che le ordinanze ministeriali prevedano:

  1. «le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali»;
  2. «la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato»;
  3. l’eliminazione delle prove scritte nell’esame conclusivo del secondo ciclo e l’effettuazione di un solo colloquio orale in modalità telematica.

Il comma 5 prevede che le ordinanze ministeriali dovranno prevedere «specifiche modalità per l’adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali».

Il comma 6 prevede l’ammissione di tutti gli alunni agli esami di stato senza tener conto dei requisiti obbligatori previsti nelle norme ordinarie, ma tenendo «conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta»

Inoltre «le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (alternanza scuola-lavoro — N.d.R.) costituiscono comunque parte del colloquio» nell’esame conclusivo del secondo ciclo.

Il comma 7 prevede che gli alunni privatisti svolgeranno in presenza al termine dell’estate gli esami preliminari per gli anni precedenti e l’esame conclusivo del secondo ciclo.

Art. 2 — Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021

Questo articolo prevede che con ordinanze del Ministero dell’Istruzione verranno regolamentate:

  1. la data di inizio dell’a.s. 2020/2021, tenendo conto anche conto delle necessità di recupero degli apprendimenti dell’a.s. precedente;
  2. la fissazione al 15/9/2020 delle immissioni in ruolo dei docenti con conseguente slittamento delle date delle operazioni successive (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e supplenze annuali e temporanee);
  3. la conferma dei libri di testo adottati nell’a.s. 2019/2020, qualora le lezioni non riprendano entro il 18/05/2020;
  4. il comma 3 sancisce, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, il principio della didattica a distanza e del lavoro il più possibile svolto a distanza di tutto il personale scolastico, ivi compresi gli organi collegiali;
  5. la proroga di un anno dell’efficacia delle graduatorie ad esaurimento e d’istituto per gli incarichi a tempo determinato dei docenti;
  6. viene ribadito il divieto per tutto l’a.s. 2019-20 delle visite e dei viaggi di istruzione.

L’art. 3 del DL prevede l’abbreviazione a 7 giorni dei termini entro i quali il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) deve pronunciare dei parerei su atti del Ministero.

Osservazioni

Il DL denuncia la drammaticità emergenziale di questi momenti, tanto è vero che deve modificare temporaneamente molte norme fondamentali per il nostro ordinamento in tema di valutazione ed esami. Sia consentito però fare alcune brevi osservazioni e proposte con riguardo ai possibili contenuti delle emanande ordinanze ministeriali.

Con riferimento all’art. 1 comma 5 del DL, le emanande ordinanze ministeriali concernerti le misure specifiche per gli alunni con disabilità, con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e ulteriori BES (Bisogni Educativi Speciali: alunni stranieri, con svantaggio socio-economico-culturale, ecc.) potrebbero prevedere tra l’altro anche i seguenti aspetti:

A. Alunni con disabilità

  1. Tengano conto delle proposte operative già inoltrate al ministero dalla FISH per rendere concrete e più efficaci le Linee guida per la didattica a distanza per gli alunni con disabilità, specie intellettive e relazionali. Si ritiene che la FISH e la FAND saranno disponibili a collaborare con il Ministero, qualora volesse coinvolgere le due Federazioni nella definizione di proposte operative da indicare alle scuole.
  2. Considerato che l’art. 2 comma 4 prevede la legittimità del lavoro a distanza sia per la didattica che per la valutazione, sarà necessario che per gli alunni con disabilità si svolgano riunioni a distanza del GLO preliminari allo scrutinio finale di ammissione all’anno successivo o agli esami conclusivi con i voti relativi ai PEI dei singoli alunni. A tal fine si ricorda che l’art. 7 del DLgs 66/17 stabilisce che il GLO debba formulare entro giugno un PEI provvisorio per l’a.s. successivo al fine della richiesta per settembre delle risorse umane che debbono essere assegnate sia dall’USR (sostegno) che dagli Enti Locali (assistenti all’autonomia e alla comunicazione).
  3. Con riguardo agli esami dei privatisti si ricorda anche che, per gli alunni con disabilità, valgono le norme specifiche contenute nel DM del 10/12/1984 che per gli alunni di scuola media prevede la necessità di concordare con la scuola alla quale è presentata la domanda di esami i contenuti del PEI sul quale svolgere gli esami stessi e la richiesta dell’assistenza durante lo svolgimento delle prove. Tale decreto è applicabile per analogia anche agli alunni con disabilità privatisti per gli esami conclusivi del secondo ciclo.
  4. Si propone altresì che nelle emanande ordinanze venga introdotta una modifica all’art. 15 dell’OM 90/01. Tale norma prevede che nelle scuole secondarie di secondo grado si possa passare in ogni momento da un PEI differenziato ed uno semplificato. La norma precisa che se tale passaggio avviene per delibera del consiglio di classe non sia necessario lo svolgimento di prove di idoneità dei relativi al PEI differenziato. Laddove invece sia la famiglia a pretendere il passaggio da un PEI differenziato ad uno semplificato, il consiglio di classe è obbligato ad accettare tale richiesta, anche se contrario. La norma nulla dice circa la necessità o meno di dover fare le prove di idoneità per gli anni di PEI differenziato.

Sarebbe opportuno che l’emenanda ordinanza chiarisca la necessità dell’effettuazione di tali prove quando vi sia il parere contrario del consiglio di classe al passaggio ad un PEI semplificato.

B. Alunni con DSA

Per gli alunni con DSA l’art. 11 comma 13 del DLgs 62/17, con norma radicalmente innovativa, non coperta dalla delega, prevede che essi possano ottenere il diploma conclusivo del primo ciclo anche se completamente esonerati dallo studio di una o più lingue straniere. Ciò in contrasto con quanto stabilito dal precedente DM 5669 del 12 luglio 2011 art. 6 comma 6 che prevedeva il solo attestato per gli alunni con DSA esonerati dallo studio delle lingue straniere nel primo ciclo e in contrasto anche con quanto previsto per gli stessi alunni con DSA dall’art. 20 dello stesso DLgs 62/17 sugli esami di maturità.

Si propone che l’emananda ordinanza ministeriale, o meglio in uno degli ulteriori probabili decreti legge che dovranno ancora essere emanati per questa emergenza (trattandosi di una modifica di una norma avente forza di legge), venga modificata questa norma ripristinando il principio del DM 5669/11 fondamentale nel nostro ordinamento.

C. Alunni con ulteriori BES

Si chiede che una delle emanande ordinanze ripristini per gli alunni con ulteriori BES che debbano sostenere gli esami conclusivi del primo ciclo il diritto ad avvalersi di misure compensative, già riconosciute con la Direttiva del 27/12/2012 e le successive ordinanze e circolari, non più consentite con la circolare n. 7885 del 9 maggio 2018 e consentite eccezionalmente, con norma di dubbia legittimità, solo agli alunni con ulteriori BES «in possesso di un certificazione clinica» dalla circolare n. 5772/19. Ci si chiede quale certificazione clinica debbano produrre per es. gli studenti stranieri che si trovino in perfetto stato di salute!

Salvatore Nocera e Nicola Tagliani

Le ore di sostegno sono garantite anche all’epoca del Coronavirus (Ord. Trib. Roma 9/4/2020)

Il Tribunale Civile di Roma un’Ordinanza pronunciata il 9/4/2020, una delle prime in materia di inclusione scolastica all’epoca del Coronavirus, ha accolto il ricorso con richiesta di sospensiva promosso da una famiglia di un alunno con disabilità grave, frequentante la prima media, sostenuta dall’associazione Autismo-Pisa, assistita dall’avv. Marco Tavernese, col quale si chiedeva di pronunciare l’illegittima assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore al massimo consentito per raggiungere gli obiettivi del PEI.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio aveva assegnato risorse alla scuola che garantivano sole 16 ore settimanali di sostegno. La famiglia ha richiesto il massimo consentito delle ore (che nelle scuole secondarie è di 18).

All’udienza sospensiva l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto il rigetto della sospensiva poiché sarebbero mancati i requisiti del «fumus boni juris» e del «periculum in mora» (cioè una buona probabilità di sussistenza del diritto invocato e il rischio del ritardo nella pronuncia della sentenza definitiva tardiva). In mancanza di uno di questi due requisiti, la richiesta di sospensiva deve essere rigettata e si rinvia alla decisione finale quando verrà discusso il ricorso.

Il Tribunale però, accogliendo le argomentazioni della famiglia ha sostenuto che:

L’istituto, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, ha organizzato — similmente alla maggior parte degli istituti scolastici italiani — una modalità di «didattica a distanza», che consente agli alunni di seguire le lezioni e svolgere compiti attraverso una piattaforma on line alla quale accedere da casa.

Si tratta di una modalità di fruizione del servizio — scuola che presenta una certa complessità e rispetto alla quale la presenza di un insegnante di sostegno che supporti gli alunni con maggiori difficoltà aiutandoli a seguire quanto accade, se possibile si prospetta ancor più significativa e rilevante per consentire loro accedere nella massima misura possibile all’istruzione cui hanno diritto.

Il Tribunale, a seguito di un’ampia analisi della giurisprudenza costituzionale consolidata sull’esistenza del diritto costituzionale allo studio degli alunni con disabilità, ha così concluso:

Da tale sintetica disamina discende la conclusione che il ricorso cautelare, è assistito dal necessario fumus boni iuris; inoltre, la natura dei diritti in esame, ed il procedere dell’anno scolastico, che presumibilmente proseguirà sino al termine con le attuali modalità, inducono a ritenere integrato anche il requisito dell’urgenza di provvedere.

Pertanto, acclarata la sussistenza di entrambi i requisiti, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione ordinando di nominare un docente per il sostegno «con rapporto 1/1 e per il massimo delle ore consentite, comunque in modo da coprire l’intero orario della didattica a distanza» e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese legali.

Osservazioni

L’ordinanza è assai interessante sia perché è attualissima, sia perché ha affermato il principio che anche il periodo di didattica a distanza il docente per il sostegno ed i docenti curricolari debbono continuare a seguire gli alunni con disabilità per tutte le ore di insegnamento previste normalmente.

Se però confrontiamo questa decisione con quanto sta avvenendo in realtà nelle scuole italiane, ci viene tanto da riflettere sulla legittimità dell’attuale situazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità, gravemente violato, stando alla decisione in esame.

Infatti, nessuno dei docenti per il sostegno sta svolgendo tutte le ore assegnate agli alunni con disabilità, seguendo la logica di riduzione e quasi sempre di dimezzamento dell’orario settimanale di insegnamento e talora anche una riduzione superiore; per tacere, per amor di patria, a quelle scuole che, vuoi per la mancanza di collegamento internet o per ignavia di taluni Dirigenti Scolastici e di taluni Collegi dei Docenti o di qualche insegnante curricolare o per il sostegno, non hanno avviato totalmente la didattica a distanza o, laddove avviata, non si sono preoccupate della enorme difficoltà e talora dell’impossibilità degli alunni con disabilità intellettive o con disturbi neurosensoriali a seguire le lezioni a distanza per le loro comprovate difficoltà psicologiche ed esistenziali.

Forse, se qualcuna di queste famiglie facessero ricorso per violazione di legge o per discriminazione contro queste esclusioni dal diritto allo studio, sapremmo cosa poter pretendere dall’Amministrazione scolastica.

Invero in alcune scuole i docenti per il sostegno, nell’ambito delle ore assegnate all’alunno, oltre che svolgere insieme ai docenti curricolari la didattica a distanza, poi effettuano delle videochiamate individuali con l’alunno per meglio chiarire la lezione generale.

A tal proposito sembra opportuno ricordare che, essendo obbligatoria l’attività degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione a distanza (DL 14 del 9 marzo 2020 art. 9), sarebbe opportuno che anche essi, d’intesa col docente per il sostegno, effettuassero proprie videochiamate agli alunni che seguivano a scuola per aiutarli per esempio nello svolgimento dei compiti.

Infine, spiace notare che nella motivazione gli alunni vengano definiti «portatori disabili», formulazione ormai superata definitivamente dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che invece, innovando alla luce dell’ICF, li chiama ufficialmente «alunni con disabilità».

Ma speriamo che in atti delle pubbliche amministrazioni ormai definitivamente compaia solo l’espressione sancita nella Convenzione ONU, che è ormai diritto italiano vigente, dopo la ratifica operata dall’Italia con la Legge 18/2009, ed è attribuita ormai definitivamente dalla Sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale. Le famiglie farebbero bene ad utilizzare il principio di questa decisione per far valere il diritto allo studio dei propri figli anche in questa delicata fase di didattica a distanza.

Salvatore Nocera

I tanti casi «strani» della scuola e la valutazione degli alunni con disabilità

Pubblichiamo per gentile concessione di http://www.superando.it/ l’intervento di Alessandro Paramatti, caregiver e padre di una donna con disabilità, membro del Coordinamento Nazionale dell’Ufficio delle Politiche per le Disabilità della CGIL, cui risponde, come nei casi precedenti, Salvatore Nocera, che aveva avviato il dibattito stesso, firmando il contributo intitolato Riflessioni sulla valutazione degli alunni con e senza disabilità.

Nei giorni scorsi, sulle pagine di «Superando.it», è stato avviato un dibattito sul tema della valutazione degli alunni con disabilità, legato al particolare periodo, che vede la nostra scuola costretta a negare agli studenti la propria accoglienza fisica.

Le posizioni espresse di volta in volta da Salvatore Nocera, da Antonella Falugiani, presidente del CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down) e da Maria Luisa Buonpensiere dell’Associazione l’Altra Parola, nella sua veste, quest’ultima, di genitrice, risultano decisamente divergenti e da parte mia vorrei esprimere alcune considerazioni su aspetti che, mi sembra, non siano stati presi in esame o che, pur essendolo stati, meritino un ulteriore approfondimento.

Premessa la constatazione già fatta molteplici volte che il genere femminile dimostra sempre, e specie negli aspetti che richiedono una spiccata sensibilità, di possedere superiori saggezza ed equilibrio, la mia prima considerazione in realtà è stata già sviluppata da Buonpensiere. Non a caso lei, come me, si professa, «professionalmene», un genitore, ma il fatto che lei stia adesso passando là dove sono passato io quindici anni fa, mi spinge a tornare su un argomento rispetto al quale, se non altro, posso vantare una maggiore «anzianità di servizio», che mi permette oltretutto di fare il confronto fra diversi periodi. Nocera argomenta come se il cursus degli studi fosse l’apoteosi e insieme la conclusione dell’esistenza di una persona con disabilità cognitiva, o comunque come se esso rappresentasse il limite ultimo dei suoi interessi. Poi, qualunque possa essere ogni esito successivo, gli sarà indifferente. Ricordo invece che qualsiasi progetto di vita necessariamente deve guardare oltre l’orizzonte scolastico. Ricordo anche che i cicli scolastici sono stati pensati per i «normodotati», e che è risaputo che per una persona con disabilità cognitiva i ritmi sono diversi e in particolare più lenti. Vorrei fosse chiaro che non sto parlando solo di rendimenti scolastici. Questo provoca degli sfasamenti che possono generare molto frequentemente danni gravissimi per questi soggetti fragili, rendendo impossibili determinati obiettivi successivi.

Determinate competenze possono essere raggiunte a età impreviste, ad esempio nel lavoro, qualora le condizioni delle persone ne possano consentire lo svolgimento. Però queste competenze non possono poi essere legalmente riconosciute per mancanza di titoli scolastici, cosicché molte persone con disabilità cognitiva o comportamentale sono in grado di adire gli studi universitari, ma ne sono impediti dallo stesso motivo. Queste considerazioni portano alla necessità di utilizzare per alcuni soggetti dei criteri completamente diversi per quanto riguarda il rilascio dei titoli di studio. Non mi sembra dunque più un’eresia pensare anche all’abolizione del valore legale del titolo di studio, o alla sospensione del giudizio nei confronti delle persone con disabilità, e al contestuale rilascio di un diploma che sarebbe sempre e comunque associato alle certificazioni di disabilità. Vorrebbe dire dare un’altra chance a queste persone, non precludere loro a priori il raggiungimento di ulteriori competenze, non avere fretta a classificarle come «merce avariata», come mi sembra invece che una corrente di pensiero desideri fare.

Da questo punto di vista poi, nella stessa ottica, non ci stupisce neppure che il nostro Stato, per quanto attiene ai concorsi pubblici, preveda delle prove obbligatorie, tenga conto della necessità di deroghe nei confronti delle persone con disabilità cognitiva, ma di fatto poi non si sia mai curato, in vent’anni, di approvare le necessarie norme applicative, rendendo inoperante questa specifica legge (Decreto Legislativo 65/01) e facendo strame di altre leggi quali la 68/99, la 67/06, quelle per le pari opportunità e quant’altro.

La mia seconda considerazione è di semplice e pura contrapposizione totale a determinati assunti, legata anche al fatto che io possa constatare che almeno negli ultimi quindici anni, quelli di mia «maggiore anzianità di servizio» rispetto a Buonpensiere, nulla sia cambiato. Vedo però che ora si usa definire come «strani» gli atteggiamenti ritenuti illegittimi. Per solidarietà di parte sono indotto ad avere un atteggiamento comprensivo nei confronti delle «stranezze» dei genitori (che da qui in poi chiamerò coerentemente caregiver), dei loro ragazzi con disabilità e dei legali che fortunatamente li aiutano a cercare di rimettere in qualche modo ordine alle cose. In realtà non ritengo affatto «strani» tali atteggiamenti, anzi li ritengo solo meritevoli, mentre ne trovo realmente «strani» (leggasi illegittimi) determinati altri.

Non è «strano» che talvolta gli insegnanti di sostegno siano completamente impreparati al ruolo? O che talvolta il monte ore di sostegno assegnato agli studenti sia inferiore a quello previsto dalle strutture curanti, rendendo necessario l’intervento di quei deprecati avvocati, per ottenere quanto dovuto?

Non è «strano» che talvolta la scuola faccia operazione di smantellamento del concetto di inclusione scolastica e sociale, tenendo continuativamente l’alunno con disabilità fuori della classe a tu per tu con il solo insegnante di sostegno, che solo per questo si dimostra oltretutto indegno del ruolo? Non è «strano», per tutto quanto detto prima, che la

scuola talvolta non offra ai poveri caregiver alcun orientamento, fra attestati, diplomi, PEI (Piani Educativi Personalizzati), «programmi differenziati», «programmi per obiettivi minimi», sfruttando anzi questo disorientamento per raggiungere scopi non certo condivisibili?

Non è «strano» che talvolta la scuola tenga lo stesso atteggiamento esclusivo nei confronti di altre categorie, quali gli extracomunitari?

Non è «strano» che talvolta nelle scuole non siano indetti i previsti Gruppi di Lavoro Operativi (GLO, ai miei tempi GLH) o che le scuole stesse «dimentichino» di convocare i caregiver a quei Gruppi?

Non è «strano» che talvolta la scuola ignori del tutto quanto previsto dalla Legge 328/00, soprattutto per quel che riguarda la centralità della famiglia nei processi decisionali che riguardano le persone con disabilità?

E ancora, non è «strano» che talvolta, in Dirigenti Scolastici che possono vantare anni e anni di insegnamento in scuole italiane all’estero, la padronanza di otto lingue straniere, e quant’altro a pari livello, la preparazione specifica sulla disabilità sia tale che, a domanda del Dirigente «cosa fai fuori dell’orario scolastico?», il ragazzo con disabilità, che di lingua straniera non ne parla nemmeno mezza, risponda «faccio ippoterapia», di fronte a un Dirigente per una volta disorientato che a propria volta chiede: «E cos’è l’ippoterapia?».

Mi si perdoni il caregiver che è in me!

Alessandro Paramatti

Caregiver e padre di una donna con sindrome genetica rara senza diagnosi, membro del Coordinamento Nazionale dell’Ufficio delle Politiche per le Disabilità della CGIL

Risponde Salvatore Nocera

Caro Paramatti, ti ringrazio per avere focalizzato l’attenzione sul dibattito che si sta svolgendo su «Superando.it», con riguardo al problema della valutazione degli alunni con disabilità intellettive e relazionali, che coinvolge altre questioni importanti, quali il valore della valutazione scolastica in generale, il significato di inclusione scolastica, il valore legale dei titoli di studio ecc.

Sottoscrivo pienamente il tuo giudizio negativo su tanti «casi strani», alcuni dei quali possono essere definiti illegittimi, in quanto dichiarati tali da alcune sentenze della Magistratura. Anzi a questi mi permetto di aggiungerne altri, quali ad esempio la sottoscrizione fraudolenta, imposta alle famiglie, di Piani Educativi Individualizzati (PEI) predisposti dal solo docente per il sostegno; l’approvazione di PEI ad anno scolastico abbondantemente avviato e talora addirittura alla fine; la promozione di alunni senza avere per nulla attuato il PEI, al solo fine di «mandarlo via» dalla classe; il rifiuto di docenti a frequentare brevi corsi di aggiornamento all’inizio dell’anno scolastico, per conoscere i problemi dell’alunno con disabilità e saper concordare il PEI tra docenti curricolari e per il sostegno e quindi saper realizzare congiuntamente lo stesso PEI, e valutare congiuntamente l’alunno con disabilità, distinguendo l’oggetto della valutazione da parte dei docenti curricolari, previsto dall’articolo 9 del DPR 122/09 e quello dei docenti per il sostegno di cui agli articoli 2, 4 e 6 dello stesso Decreto.

Quanto invece al contenuto del tuo parere sul dibattito in corso, mi permetto sommessamente di far presente che, fino a quando rimane nel nostro ordinamento giuridico il valore legale dei titoli di studio, purtroppo non si può prescindere dal fatto legale che chi non raggiunge gli elementi minimi del PEI per ottenere la promozione e il diploma, non si può avere un diploma avente valore legale, ma si può ottenere solo un attestato.

Ci si può certamente battere, a mio avviso, per l’abolizione del valore legale del titolo di studio, si ha tutto il diritto di farlo, ma non ricorrendo a certe strategie processuali, quali quelle che mi sono permesso di criticare. Se si abolisce però il valore legale del titolo di studio, mi chiedo come si farà a difendere i figli delle «classi proletarie» dalle prevaricazioni dei «ricchi e potenti» nei concorsi e in tutti i momenti della vita in cui il titolo di studio non più legale serve a dare l’accesso a certi diritti, come le borse di studio, l’esonero dalle tasse e così via.

Finché esisterà il valore legale dei titoli di studio, esso deve dichiarare il raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dai programmi ministeriali, pena la possibile denuncia di falso in atto pubblico.

Ma veniamo alla presunta discriminazione alla quale andrebbero soggetti i nostri alunni con disabilità intellettive e relazionali ai quali, in regime di valore legale dei titoli di studio, non può essere rilasciato il diploma, ma viene rilasciato l’attestato con il riconoscimento dei crediti formativi maturati.

Come tu ben sai, chi scrive è cieco; se io pretendessi di partecipare a un campionato di tennis o di tiro al piattello o di calcio ordinario, chiedendo di ottenere il riconoscimento di vincitore in qualche gara oppure se pretendessi di partecipare a un concorso di pittura, chiedendo di acquisire un premio, magari quello del vincitore, come mi giudicheresti?

I nostri alunni con disabilità intellettiva grave, come sai, non hanno capacità di astrazione e argomentative tali da padroneggiare le regole basilari di molte discipline fondamentali delle scuole superiori. Sono invece molto abili in altre attività o per altri aspetti della loro personalità. Finché esiste il valore legale dei titoli di studio, come è possibile legalmente rilasciare loro un diploma?

Salvatore Nocera

 

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