Vol. 22, n. 3, settembre 2023 — pp. 122-128

Rubrica

Aggiornamenti normativi

La scuola a prova di privacy

A seguito della crescente digitalizzazione delle scuole e di numerose sentenze intervenute, il Garante per la tutela dei dati personali ha pubblicato, nel maggio 2023, un nuovo vademecum sul trattamento di tali dati nel servizio nazionale di istruzione e formazione che amplia e sostituisce il precedente del 2016, sempre in conformità alla normativa europea e italiana.

Occorre ricordare che la normativa distingue tre aspetti concernenti i dati sensibili:

  • Trattamento, che consiste nell’inserimento nei database dei dati ad opera di singoli o enti;
  • Comunicazione, consistente nell’informare terzi dei dati di una persona che, senza tale informazione, non può esercitare un proprio diritto (ad esempio iscrizione scolastica, comunicazione alle scuole di grado superiore, ecc.);
  • Diffusione, consistente nella comunicazione a chiunque tramite pubblicazioni, affissione ad albi, accessibilità libera su internet (ad esempio l’esito degli scrutini).

Il documento, che è molto ampio, risulta dotato di due appendici e si suddivide in cinque parti. Se ne propone una rapida sintesi.

Regole generali

In questa parte sono ricordati i principi concernenti i doveri del «titolare del trattamento», cioè l’istituzione scolastica pubblica o privata, del «responsabile del trattamento», cioè il Dirigente scolastico, e degli «incaricati del trattamento», cioè i dipendenti amministrativi e i docenti che inseriscono dati e devono custodirli, nonché i diritti delle famiglie e degli alunni e studenti.

Si sottolinea la particolare attenzione che deve essere riservata ai «dati sensibili», come dati personali, genere, condizioni di salute (disabilità, DSA, bisogni educativi speciali, assenze di studenti e del personale docente e non docente, esonero dall’educazione motoria, ecc.), orientamento religioso o politico (si pensi alla scelta di avvalersi della religione cattolica o altri culti o nessuno, scelte politiche o sindacali, ecc.).

Si ricorda che deve essere richiesto agli interessati il consenso al trattamento e alla «comunicazione dei dati personali», che però non può essere negato quando si tratta di attività istituzionali che, senza tali dati, non possono essere svolte e in assenza del quale risulterebbe impossibile l’esercizio dei diritti degli interessati (ad esempio comunicazione alle scuole in cui lo studente si iscrive al termine di un ciclo o nelle quali si trasferisce, comunicazioni dei dati del personale agli uffici del lavoro e fiscali, ecc.).

È ribadito il diritto degli interessati alla visione dei propri fascicoli personali, di inserimento di nuovi dati e di richiesta di cancellazione di dati non necessari. In caso di rifiuto all’esercizio di questi diritti è sempre ammesso il reclamo al Garante o il ricorso al Tribunale.

Vita dello studente

Questa è una parte assai importante e delicata, dal momento che riguarda dati sensibili di minori e particolarmente sensibili in riferimento agli alunni e studenti con disabilità o con DSA.

Le indicazioni del Garante sono molto particolari e minuziose e sono frutto non solo della normativa, ma anche dalla casistica di decisioni giurisprudenziali:

  • le iscrizioni che ormai vanno effettuate online, recanti i dati sensibili e particolarmente sensibili, devono essere custodite scrupolosamente dalla scuola e dall’incaricato che inserisce i dati;
  • le scuole, come quelle paritarie che di solito ricevono le iscrizioni in formato cartaceo e la documentazione degli alunni con disabilità che deve essere depositata in cartaceo anche nelle scuole statali, devono custodire scrupolosamente la suddetta documentazione;
  • se taluni documenti vanno «comunicati in forma cartacea ad altra autorità» (ad esempio ai Comuni per la richiesta di trasporto, assistenza per l’autonomia o all’Ufficio scolastico regionale per la richiesta del sostegno), deve essere assolutamente evitato di indicare i nomi e cognomi degli alunni, usando al loro posto sigle o acronimi;
  • qualora i docenti diano temi su situazioni personali o familiari, si deve evitare che i componimenti di ciascuno possano essere visionati dagli altri alunni;
  • è vietato ai docenti comunicare a soggetti esterni informazioni relative ai singoli studenti;
  • per quanto riguarda le valutazioni, quelle relative all’ammissione alla classe successiva vanno indicate senza voti sul registro elettronico, ma con le diciture «ammesso/a o non ammesso/a», e sono visionabili solo dalle famiglie e dagli alunni della stessa classe;
  • quanto ai voti dei singoli studenti, questi vanno riportati sul registro elettronico e possono essere visionati solo dalle rispettive famiglie e dall’alunno;
  • in riferimento alla «diffusione» dei risultati degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, questi sono pubblicati sui «tabelloni», riportando solo i voti dei promossi e con l’espressione «esito negativo» per quelli non promossi, vietando in modo assoluto la pubblicazione dei voti, poiché in passato si sono verificati casi terribili di alunni e studenti che hanno subito gravi traumi psicologici, alcuni dei quali hanno portato gli stessi al suicidio;
  • quanto alle comunicazioni alle famiglie tramite circolari, nessun riferimento deve essere fatto a comportamenti o provvedimenti concernenti singoli alunni, ma esse debbono riportare solo disposizioni di carattere generale;
  • per gli alunni con disabilità, la scuola non deve far circolare notizie relative al tipo di pasti assunti nella mensa da alunni con particolari bisogni o scelte alimentari e neppure concernenti eventuali ritardi nei pagamenti o l’utilizzo di buoni gratuiti;
  • l’esito di valutazioni intermedie e finali che possono danneggiare gli alunni non può essere diffuso, senza l’autorizzazione delle famiglie degli studenti.

Le nuove tecnologie

In caso di bullismo operato con i mezzi elettronici, occorre effettuare una segnalazione alla scuola, che deve provvedere a invitare i compagni a cessare o far cessare questi eventi; in casi gravi la scuola deve informare il Garante.

Nel caso di utilizzo di smartphone e di tablet, le immagini devono essere impiegate solo per uso personale, essendo vietata la diffusione, senza il consenso degli interessati; lo stesso vale per la comunicazione ad altri soggetti di immagini contenute nei propri dispositivi. Analoghe considerazioni possono essere effettuate in riferimento ai genitori, se si tratta di immagini dei propri figli minori, per la cui diffusione occorre usare molta prudenza.

Per la didattica a distanza, se le connessioni riguardano attività istituzionali, come le lezioni, non occorre informare le famiglie degli alunni per ottenerne il consenso; tuttavia è necessario evitare la diffusione al di fuori della scuola e provvedere alla custodia dei dati, che devono essere usati anche dagli alunni solo per le proprie necessità di studio.

Se si tratta di attività su «piattaforma», occorre che il dirigente scolastico stipuli un contratto con il legale rappresentante per precisare i suoi obblighi di custodia e riservatezza al di fuori dei collegamenti.

Nel caso di gite scolastiche o saggi è legittima la ripresa da parte dei genitori, purché le immagini dei compagni del proprio figlio rimangano a circolare solo tra familiari e amici, senza essere diffuse su canali e siti web.

La registrazione di lezioni è legittima, ma occorre il consenso dei soggetti coinvolti. Le singole scuole, in forza della loro autonomia, possono regolamentare diversamente, purché non impediscano agli alunni con disabilità e DSA le riprese con registratori o cellulari che siano state previste nei propri PEI e PDP, purché per uso personale; se si vuole diffonderle, occorre il consenso degli interessati.

Sono invece vietate le riprese relative alle dinamiche relazionali e ai comportamenti della classe.

Quanto all’uso del registro elettronico, il Gestore, che ne è il responsabile del trattamento, e il personale scolastico, che è incaricato dello stesso, devono evitare la diffusione dei dati sensibili ivi contenuti.

Per la pubblicità e trasparenza di circolari e graduatorie, occorre evitare la diffusione di dati sensibili che devono essere custoditi a parte; ad essi si può comunque accedere in base alla legge n. 241/1990 e al decreto legislativo n. 33 del 2013.

Quanto agli elenchi degli alunni suddivisi per classe, questi possono essere comunicati solo alle famiglie in fase di iscrizione, fermo restando il divieto di pubblicazione dei dati particolarmente sensibili come quelli relativi alle condizioni di salute, mentre per negli anni successivi questi possono essere visionati dai soli alunni e dalle famiglie della classe sul registro elettronico; è vietato l’uso di pubblicazione cartacea all’albo della scuola, se esiste un registro elettronico.

Per gli scuolabus è vietato pubblicare l’elenco o i singoli nominativi di quanti lo utilizzano.

Le telecamere di videosorveglianza devono essere collocate solo nei posti dove si vogliono evitare furti o atti di vandalismo; nel caso, ad esempio, di laboratori locali in cui devono essere presenti alunni, le telecamere debbono essere spente durante la loro presenza e riattivate successivamente.

Per la somministrazione di questionari per ricerche, le famiglie devono essere preventivamente informate e possono legittimamente rifiutarsi.

Osservazioni

È da tener presente che la casistica è ancora più ampia e delicata. Sono presenti in Parlamento alcune proposte di legge per migliorarla.

Va ricordato che ogni scuola deve approvare un piano per la sicurezza della custodia dei dati personali sensibili e particolarmente sensibili.

Occorre constatare, a proposito dei registri elettronici, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito è inadempiente, dalla sua introduzione, circa i diritti dei docenti di sostegno. Infatti, l’art. 13, ultimo comma della legge n. 104/1992 stabilisce che i docenti di sostegno assumono la contitolarità della classe e partecipano a tutte le operazioni di programmazione e verifica.

L’art. 314, comma 2 del TU sulla legislazione scolastica, approvato con D.lgs. n. 297/94, stabilisce che i docenti di sostegno votano per tutti gli alunni della classe loro assegnata con riguardo al livello di qualità dell’inclusione raggiunta da ciascun alunno con disabilità; viceversa gli indicatori per effettuare tale valutazione sono costituiti dagli obiettivi dell’inclusione scolastica indicati nell’art. 12, comma 3 della legge n. 104/92, che è espressamente richiamato e cioè la crescita di ciascuno negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e nelle relazioni.

A tal proposito ritengo opportuno formulare alcune riflessioni. Non sembri strano che il docente di sostegno debba votare anche tenendo conto degli apprendimenti, «invadendo» così il campo di valutazione dei docenti curricolari. Non mi pare che vi sia alcuna «invasione di campo» al riguardo: infatti, mentre in sede di scrutini i docenti curricolari propongono i voti sul profitto ottenuto da ciascun alunno nella propria disciplina, il docente di sostegno, in forza del citato articolo del Testo Unico, propone il voto sul livello di inclusione raggiunto da ogni alunno, considerando, oltre agli altri indicatori, anche gli apprendimenti nella loro globalità. Ciò non rappresenta una novità nel nostro sistema normativo. Infatti da sempre i presidenti delle Commissioni di maturità votano per la promozione o bocciatura di ciascun candidato, anzi in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Può accadere, come è accaduto spesso, che il presidente di commissione non conosca alcune o tutte le discipline oggetto degli esami; eppure egli vota sull’idea che si è fatto del livello globale di maturità conseguito da ogni alunno. Anzi, mentre i presidenti di commissione vedono gli alunni solo per pochi giorni e li sentono per poche decine di minuti, i docenti di sostegno li conoscono almeno da un triennio e, purtroppo a causa della permanente grave discontinuità didattica (malattia cronica del nostro sistema scolastico), comunque da almeno un anno.

Infine, vorrei sottolineare che, quando si usavano i registri cartacei, furono stampati registri per i docenti di sostegno inizialmente coi soli nomi degli alunni con disabilità, poi, in seguito a legittime proteste, con i nomi di tutti gli alunni della classe.

Se si prende in considerazione un registro elettronico attuale, manca totalmente sia una semplice colonna sia una pagina riguardante i docenti di sostegno. Questa è una palese violazione del Ministero, che stranamente non è stata rilevata neppure dalle associazioni di docenti di sostegno. Sarà necessario che il Ministero dell’Istruzione e del Merito colmi questa lacuna, che lede il principio della pari dignità di tutti i docenti e del «merito» dei docenti di sostegno.

Salvatore Nocera

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