Vol. 19, n. 2, maggio 2020

Monografia

La Clinica legale della disabilità e della vulnerabilità

Un breve itinerario tra questioni di metodo e obiettivi raggiunti

Virginia Bilotta1 e Alessandro Campo2

Abstract

In questo contributo, dopo aver proposto un inquadramento storico della clinical legal education, descriviamo il lavoro della Clinica legale della disabilità e della vulnerabilità del Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università di Torino. Poniamo quindi attenzione all’attività giuridica in senso stretto, concentrandoci su uno specifico caso penalistico e sul tema della vita indipendente, che orienta la complessiva attività della clinica. Cerchiamo poi di dare conto dell’attività di rappresentazione della disabilità, che nella clinica legale viaggia in parallelo all’attività casistica. Ci soffermiamo inoltre sulla concezione della disabilità che alimenta il nostro lavoro, il quale si muove in una direzione ulteriore da quella disegnata da Martha Nussbaum. Proviamo infine a dare conto delle principali questioni metodologiche che riguardano la nostra idea di clinical education: l’accostamento retorico, la prospettiva casistica declinata secondo una articolata concezione della terzietà giuridica e soprattutto il rapporto con le humanities, da cui discende il senso clinico-legale di usare il cinema come mezzo di rappresentazione della disabilità.

Parole chiave

Clinica legale, disabilità, vulnerabilità, humanities, vita indipendente.

MONOGRAPHY

Clinica legale della disabilità e della vulnerabilità: an experience of clinal legal education

Between methodological issues and reached goals

Virginia Bilotta3 e Alessandro Campo4

Abstract

In this paper, after we provide an overview of the historical background regarding the clinical legal education, we’ll describe the work of the «Clinica legale della disabilità e della vulnerabilità» in the University of Torino (Dipartimento di Giurisprudenza). Therefore we’ll focus on the legal activity in the strict sense: we’ll show the results of the work on a specific criminal case and the results of the studies about «Independent Living», which directs the overall clinical action. Then we’ll try to explain our job of representation of disability, which in the legal clinic moves within the case method. We’ll also dwell on the concept of disability that guides our work, which moves in a further direction from the one drawn by Martha Nussbaum. Finally, we’ll try to summarize the main methodological issues concerning our idea of clinical education: the rhetorical perspective, the case method approach developed according to a complex conception of the thirdness and, above all, the relationship with humanities, from which derives the clinical-legal meaning of using cinema as a means of representation of disability.

Keywords

Clinical legal education, disability, vulnerability, humanities, independent living.

Cenni storici sull’origine delle cliniche legali

Oggi, nelle Università di tutto il mondo, le cliniche legali rappresentano un modello educativo che consente agli studenti di conoscere il diritto nella sua dimensione vivente.

Se già alla fine dell’Ottocento Christopher Columbus Langdell proponeva agli studenti della Harvard Law School un accostamento al diritto di tipo casistico e di ispirazione socratica, le origini della metodologia clinica in senso stretto risalgono alla seconda metà del secolo scorso (Smorto, 2015).5 I primi teorici, seguendo Langdell, partivano dai casi concreti al fine di ricavare massime utilizzabili in casi simili, tentando di ottenere rationes decidendi pressoché universali. Al contrario, Jerome Frank(1933), esponente del realismo giuridico, muoveva dall’idea che il diritto fosse in continua evoluzione e che proprio da questo movimento andasse ricavata la nuova pedagogia legale: questa intuizione teorica originò nelle maggiori Università Nordamericane i primi clinical programs, cui solo intorno agli anni Sessanta e Settanta furono affiancati i legal aids, una sorta di assistenza giuridica per categorie di popolazione svantaggiate (Cruciani, 2012). Da allora le questioni di giustizia sociale caratterizzano l’insegnamento clinico, soprattutto quello sviluppato in Europa.

La clinica legale della disabilità e vulnerabilità dell’Università di Torino6

Non fa eccezione in questo senso la clinica legale di cui qui scriviamo, che condivide con le altre cliniche torinesi l’obiettivo di favorire l’accesso alla giustizia a individui e associazioni vulnerabili (detenuti, minori, migranti, vittime di tratta e, nel nostro caso, persone con disabilità). Quanto all’insegnamento, proponiamo agli studenti una formazione sostanzialmente bipartita: durante la prima parte del corso si assiste alle lezioni di contenuto teorico, tenute da esperti della materia di varia provenienza professionale come magistrati, avvocati, psichiatri, psicologi. Il movimento clinico d’altronde muove dal presupposto secondo il quale la concezione del diritto è connessa a una formazione specifica del giurista, cui si richiedono capacità e abilità che riguardano conoscenza e soprattutto applicazione del diritto(Maestroni, 2018). Nel nostro caso ciò risulta particolarmente gravoso: non esistendo un diritto della disabilità unitariamente inteso (Latti, 2019), occorre interessarsi di diritto internazionale, costituzionale, amministrativo, penale, civile, rivolgendosi a esperti dei vari settori. Inoltre, si deve guardare alle discipline extragiuridiche convocate dalla disabilità. Il tentativo è quello di imparare tutto su qualcosa (il problema di diritto specifico) e qualcosa su tutto (il vasto campo della disabilità) (Jacab, 2007), cercando di trovare un equilibrio tra metodo casistico e formazione umanistica. In genere, nel periodo delle lezioni, «i clienti» sottopongono ai clinici un problema cui questi ultimi dovranno provare a rispondere. Nella seconda parte del corso, invece, gli studenti divengono protagonisti, lavorando in stretto rapporto con chi ha proposto il caso e svolgendo ricerche per trovare possibili soluzioni. A contatto con il variegato mondo della disabilità, e più in generale della vulnerabilità, la clinica ha avuto l’opportunità di confrontarsi con istituzioni del territorio, associazioni di disabili, servizi sociali, comunità di recupero per tossicodipendenti et similia,7 prendendo contatto con i luoghi in cui disagio sociale e diritto si incontrano. Così gli studenti hanno da un lato sperimentato la relazione con clienti veri e problemi reali, calandosi nei panni dei pratici del diritto che un giorno forse saranno, e dall’altro hanno auspicabilmente sviluppato una sensibilità specifica (Petrini, 2018) rispetto alle questioni sociali, ma anche antropologiche, sollevate da disabilità e vulnerabilità.

Se emerge immediatamente la pregnanza sociale di un lavoro volto a riflettere e possibilmente intervenire sulla dialettica tra disabili e giudici, disabili e amministrazione pubblica e via dicendo, dobbiamo invece dire qualcosa in più sulla questione teorica sollevata dal rapporto tra disabilità e giustizia. La rilevanza del dominio teorico non deve stupire. Nonostante, infatti, la clinica legale — che nominalmente richiama un’esperienza centrale dell’insegnamento nelle facoltà di medicina — costituisca un modello educativo centrato sull’attività pratica (learning by doing), ci si deve anche confrontare sulle questioni speculative richiamate dal proprio oggetto, nonché su quelle implicate nel proprio metodo. Poiché peraltro nel nostro lavoro contenuto e metodo sono legati in modo particolarmente stretto, risulta complicato valutare le questioni teoriche del primo e del secondo tipo separatamente, ma proviamo comunque a proseguire secondo un ordine.

Il rapporto teorico tra disabilità e giustizia nell’azione della clinica

Dicevamo del rapporto tra disabilità e giustizia. La configurazione teorica di questo rapporto è stata di recente articolata da Martha Nussbaum, che la definisce una delle tre questioni irrisolte nei moderni sistemi della tradizione contrattualista(Nussbaum, 2007).

La Nussbaum critica l’estromissione del disabile dalla finzione del contratto fondatore operata da John Rawls(1971), autore della più fortunata teoria della giustizia nella seconda metà del Novecento. Secondo Nussbaum, nella teoria rawlsiana molti individui — le persone con disabilità — vengono esclusi dal momento della scelta dei principi politici, sebbene avrebbero la capacità di parteciparvi, al pari dei normodotati. La brutale ragione di questa esclusione consiste proprio nella condizione disabile, che il modello classico del contratto sociale, recepito e innovato da Rawls, non è capace di pensare. Il contrattualismo, anche nella sua variante più aggiornata, è infatti permeato dalla logica costi-benefici.8 Il prototipo di individuo soggiacente a questo pensiero è sub necessitate il normodotato, nella misura in cui è immaginato libero, eguale e indipendente. Chi non afferisce a questo modello antropologico si vede dunque negato il diritto alla cittadinanza piena. Non si può approfondire oltre la critica nussbaumiana a Rawls. Dobbiamo però ancora fare cenno alla pars construens disegnata dall’autrice americana in opposizione all’economicismo contrattualista. Si tratta di un approccio morale, mutuato in parte da Amartya Sen (2000; 2010) e fondato su radici aristoteliche, che prevede l’elaborazione di una lista, sempre aggiornabile, di capacità, in forza della quale sia possibile misurare la qualità della vita delle persone, ciascuna delle quali da intendere nella sua irriducibile individualità. Le capacità configurano in sostanza quelle libertà individuali necessarie per garantire una qualità di vita adeguata alle aspettative della persona. In questo sistema ognuno è considerato come un fine. Non interessa tanto il benessere totale o medio da raggiungere, ma si rilevano piuttosto le opportunità disponibili e volute da ciascuno dei componenti della società (Sabatino, 2010).

L’accostamento teoretico che caratterizza la nostra clinica è quello proposto da Paolo Heritier e Davide Petrini (Petrini, 2018) che sviluppano un dialogo tra diritto positivo e filosofia del diritto. In particolare, Heritier (Heritier, 2018; Heritier, 2014; Di Donato e Heritier, 2017) recepisce la critica nussbaumiana a Rawls ma si muove poi in una direzione ulteriore rispetto alla filosofa americana, provando a superare il criterio della misurazione di capacità, pur riconoscendogli il grande merito di aver messo in questione il paradigma economicistico di Rawls. Superando l’idea stessa di misurazione, non suscettibile di risolvere ultimamente il problema della necessità di un criterio di distinzione tra chi giunge a determinati standard di prestazione e chi non vi giunge, il tentativo è quello di ragionare sulla disabilità a partire dalla nozione filosofico-giuridica di terzietà. L’itinerario concettuale che conduce qui si snoda attraverso una concezione della disabilità che problematizza l’inclinazione teorica dei Disability Studies,9 pur accogliendone alcuni spunti critici, che inquadra la disabilità, con le dovute cautele, come un tratto antropologico comune, che si propone infine come un cammino necessariamente inconcluso rispetto ai problemi posti dalla disabilità stessa. Basti dire che la terzietà — intesa come fondamentale giuridico oltre le riduzioni positivistiche che la confinano al ruolo del giudice e ricavata da una concezione della giustizia retorico-legale (Manzin, 2014; Robelin, 2006) — diviene il punto di osservazione e di operazione interno dal quale osservare come la disabilità, inserita nel cuore del diritto, lo complichi e in un certo senso lo «disabiliti».10 Venendo al versante pratico, ma sapendo che l’essenza della pratica è teorica, proviamo a dare conto di come questo ideale di terzietà si sia tradotto e provi a tradursi nell’attività della nostra clinica legale.

Due casi di cui ci siamo occupati

In ciascun caso, banalmente, proviamo a utilizzare gli strumenti di diritto a partire da una posizione terza rispetto a quelle presentate. Non si tratta di giocare a fare i giudici, ma di sviluppare una terzietà da imporre a sé stessi, senza mai poterci riuscire del tutto e, calati nell’agone dialettico, da richiedere alle parti in gioco.

Nel caso di F., disabile psichico grave cha ha subito violenze sessuali da un amico fidato dei genitori, la critica della sentenza che si è limitata a stabilire una — a nostro avviso discutibile — quantificazione economica della sofferenza del ragazzo, non intervenendo — di nuovo secondo la nostra opinione — adeguatamente sulla posizione del reo, è stata impegnativa di per sé sul versante strettamente penalistico. L’analisi dei possibili errori di diritto e l’attenzione posta allo sviluppo della vicenda attraverso i vari gradi del processo non ha esaurito però il compito che la clinica si è posta. Ci si è dovuti domandare se la vicenda singola costituisse un’eccezione o invece fosse la spia di un problema sistematico. Soprattutto, ci si è interrogati criticamente non solo sull’operato del giudice, ma anche su quello delle varie parti in causa. L’adesione al punto di vista della vittima (in questo caso: ai genitori della vittima) è risultata quasi fisiologica. Il rischio che si corre in situazioni di questo tipo è proprio quello dell’immedesimazione nella posizione del soggetto debole. Dovendo considerare però, in aderenza all’idea di terzietà, che il soggetto debole in una vicenda processuale penale è anche, e per certi versi soprattutto, l’imputato, abbiamo dovuto giocare su un equilibrio quasi acrobatico. Essere terzi rispetto a chi lamenta un’ingiustizia che ci pare conclamata, trovandosi tentati dall’esercizio di supplenza rispetto alla terzietà mancata (a nostro avviso: quella del giudice) e ritenendo assai discutibile che il nostro ordinamento giuridico consenta determinati esiti per le vittime più fragili ha costituito una sfida indicativa della valenza inscindibilmente pratica e teorica del concetto da cui abbiamo preso le mosse. L’essere riusciti a prospettare una via di azione legale utile ma rispettosa della terzietà rappresenta un piccolo obiettivo raggiunto dalla clinica.

La terzietà è stata messa alla prova anche, e spesso, rispetto ai vari casi affrontati concernenti la cosiddetta vita indipendente. La vita indipendente è il modello cui, almeno a partire dalla Convenzione Onu, ci si dovrebbe attenere nell’affrontare le sfide poste dalla disabilità, in un’ottica di valorizzazione della libera scelta della persona disabile. Come abbiamo notato lavorando a contatto con il DiVi,11 la distanza tra il diritto statuito dalle fonti giuridiche internazionali e quello applicato è in questo settore particolarmente ampia. Nei casi in cui i progetti di vita indipendente sono però riusciti con fatica ad affermarsi, il riscontro offerto dalle persone che ne usufruiscono è assai positivo. Anche solo a questo livello di analisi, è assai utile per il giurista in formazione comprendere che cosa la vita indipendente significhi per una persona disabile, quali implicazioni essa abbia nella sua vita quotidiana e ancora in che cosa consista l’apparato politico-istituzionale, ma anche sociale, umano che sorregge il progetto. La prospettiva di terzietà adottata ci obbliga però a un lavoro ulteriore. Si tratta di nuovo di mettere a confronto le varie «terzietà» in gioco, dalla politica, all’amministrazione pubblica sino alla prospettiva di chi sostiene la vita indipendente. In questo senso l’accostamento retorico al caso è fondamentale. La legge positiva si mostra come un dato importante, ma non unico davanti alla pubblica amministrazione e financo davanti al giudice. Le grandi dichiarazioni di principio vengono parametrate ai vincoli economici e la cultura del diritto della disabilità varia a seconda degli operatori. L’azione, difficoltosamente e mai definitivamente terza, della clinica qualche volta travalica nell’inchiesta, che investe le istituzioni, ma anche le reti di persone che sostengono i progetti di vita indipendente. L’aver offerto un supporto giuridico a persone e associazioni impegnate in questo ambito, lavorando però anche su ciò che vi si muove intorno, costituisce il raggiungimento di un altro obiettivo significativo.

La rappresentazione della disabilità come elemento centrale dell’educazione clinica

A margine di questi resoconti si impone di nuovo qualche considerazione teorica, che discende in questo caso dal metodo adottato. La retorica — modo della declinazione «disabile» della terzietà (quindi, a complicare le cose, attinente anche all’oggetto della nostra clinica) — è, come si accennava, il metodo con cui accostarsi ai problemi prospettici evidenziati ad esempio dai casi di vita indipendente, il modello che orienta la nostra concezione della disabilità. Dobbiamo qui aggiungere che se retorico e non ideologico è lo sguardo con cui proviamo a muoverci tra gli altri che, come clinici, incontriamo, consapevolmente retorico è anche lo sguardo con cui, sempre come clinici, ci esprimiamo. Tra i risultati del nostro lavoro si annoverano infatti alcuni documentari sociali a proposito delle persone con vulnerabilità e disabilità dei cui casi legali ci siamo occupati.12 Le ragioni di un lavoro doppio (quello giuridico tradizionale, seppur impostato attraverso la retorica giuridica, e quello cinematografico) vanno individuate nella concezione di law and humanities, o meglio law as humanities,13 che orienta la clinica legale. Il giurista, almeno nella nostra intenzione, è anche un artista che per fare diritto intorno alla disabilità deve in qualche modo rappresentarsela. Come scrive Heritier (2018): «nel momento in cui lo analizzano (il caso) dal punto di vista giuridico, devono naturalmente riprendere una posizione «terza», in una dialettica tra relazione e distanza che sembra poter indicare il senso della differenza fra giustizia e semplice condivisione umanistica di un dramma». Questa terzietà è naturalmente ideale. Si corre sempre il rischio di fare violenza — con un’inquadratura, con la scelta di una musica, con un’omissione, come con l’interpretazione di una norma: il giurista ci sembra rassomigliare per molti versi al regista — alla persona disabile, costringendola in un’identità che non ha scelto. Se da un lato sappiamo che questa terzietà è dunque un esercizio e non un risultato, se crediamo che essa sia retoricamente una terzietà tra le terzietà, tuttavia non pensiamo, caricando l’Altro di connotati metafisici (Sequeri, 2016), che chi ci parla di là dalla telecamera o dalla norma racconti una verità ultima. In questo senso proviamo a esercitare un’arte dello story-telling (Di Donato, 2008) avveduta. Tentiamo di dare la parola a coloro cui viene generalmente negata e ci sforziamo di offrire una tutela giuridica alle persone disabili che desiderano una vita indipendente, ma proviamo anche e faticosamente ad assumerci la responsabilità di un punto di vista nostro. Questo esercizio in prima persona ci sembra ineludibile nell’ottica della terzietà, che ci piacerebbe diventasse una bussola per i giuristi intesi come umanisti. La realizzazione dei documentari ci sembra dunque costituire un altro degli obiettivi raggiunti rispetto all’idea di educazione clinico-legale che ci guida.

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1 Università degli Studi di Torino.

2 Università degli Studi di Torino.

3 Università degli Studi di Torino.

4 Università degli Studi di Torino.

5 Per un approfondimento sulla storia della clinica legale si veda Grossman, 1974.

6 Questa clinica legale è coordinata dai Prof. Paolo Heritier e Davide Petrini. Si avvale inoltre dell’apporto di diversi tutor che seguono il lavoro degli studenti e di esperti di diversi settori, tra cui Piergiorgio Maggiorotti, che per anni ha ricoperto incarichi di responsabilità nella ASL 1 in ambito di educazione sanitaria e servizi alle persone con disabilità ed è stato presidente della FISH-Piemonte e Stefano Scovazzo, Presidente del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’ Aosta. Per maggiori informazioni si veda il sito https://www.clinichelegali.unito.it/do/home.pl/View?doc=disabilita/panoramica.html (consultato il 1° giugno 2020).

7 Ad esempio, alcuni studenti hanno soggiornato presso la Comunità Terapeutica «Casa Shalom» di Marentino (progetto coordinato da «Terra Mia Onlus») e presso la comunità «Mamma Bambino» di Grugliasco (progetto coordinato da «Terra Mia Onlus»), dove hanno potuto conoscere gli utenti e così sviluppare l’attività documentaristica.

8 Il modello dei costi e benefici è anche noto come economia del benessere (si veda Pigou, 2013).

9 I DS nascono in Inghilterra negli anni Sessanta, quando le persone con disabilità diventano protagonisti della difesa dei propri diritti, come indicato nel motto: «nothing about us without us» (si veda Charlton, 1998). I Critical Disability Studies, con le differenze interne, mettono invece in questione l’idea stessa di disabilità, considerandola una definizione sociale e politica basata sulle relazioni di potere presenti nella società (si veda Meekosha e Shuttleworth, 2009).

10 Monceri (2017) propone di superare i termini «disabilità» e «disabile», introducendo le espressioni «disabilitazione» e «individuo disabilitato». Qui l’idea di «disabilitazione» è proiettata sull’intero campo del giuridico.

11 Il DiVi (Centro Studi per i diritti e la vita indipendente) si sviluppa all’interno di (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione) dell’ a partire dal 2016. Il DiVi promuove l’idea secondo cui la persona disabile ha il diritto di autodeterminarsi in quanto cittadino, titolare di diritti. La Clinica legale della disabilità e vulnerabilità collabora con il DiVi per la promozione della vita indipendente delle persone disabili, condividendone gli obiettivi. Si veda https://www.centrostudidivi.unito.it/il-centro-studi (consultato il 1° giugno 2020).

12 Angelo Cretella (2018), regista che da anni guida il lavoro documentaristico degli studenti, afferma che «la clinica è un modo di connettere, mettere insieme storie diverse e diverse esperienze. Una società di mutuo soccorso dove, da un lato, ci sono persone vulnerabili e disabili che invocano il diritto e dall’altro, studenti che hanno la possibilità di vedere trasformato lo studio, spesso alienante e slegato dalla realtà, in qualcosa di concreto che può migliorarli come esseri umani e formarli come professionisti sensibili». Qualche lavoro si trova sul canale youtube «Law and humanities channel»: https://www.youtube.com/watch?v=RQR1oOKdbpU (sulla vita indipendente); https://www.youtube.com/watch?v=6f2mbTA12LE (sulla comunità «Mamma Bambino» di Grugliasco); https://www.youtube.com/watch?v=6nXwhrkdm_I (sull’agricoltura sociale presso «Terra Mia Onlus» di Marentino); https://www.youtube.com/watch?v=VNaBH2X-0Iw (sul «Torino Calcio Disabili»).

13 Il movimento law and humanities (si veda Minda, 1995) condivide con l’impostazione clinica alcuni punti fondamentali. Sul rapporto tra insegnamento clinico e humanities rinviamo a Di Donato e Heritier (2018).

Vol. 19, Issue 2, May 2020

 

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