Vol. 23, n. 3, settembre 2024 — pp. 112-114
Rubrica
Aggiornamenti normativi
L’assistenza per l’autonomia e la comunicazione spetta anche agli alunni in situazione di disabilità non grave
Il Tribunale civile di Ancona, con la sentenza n. 501 dell’8 marzo 2024, ha riconosciuto il diritto all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione a un alunno certificato con l’art. 3, comma 1 della legge n. 104/92.
La famiglia aveva richiesto 10 ore di tale assistenza nel 2023, ma il Comune l’aveva negata in forza di un proprio regolamento che riconosce tale diritto solo agli alunni certificati in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104/92.
La famiglia ha pertanto proposto ricorso al Tribunale civile sia per l’accertamento del diritto all’assistenza che per discriminazione ai sensi della legge n. 67/06.
Il Comune, costituitosi, ha sollevato numerose questioni pregiudiziali di carattere procedurali e di merito. A livello procedurale ha preliminarmente eccepito la carenza di competenza del Tribunale civile, trattandosi, a suo avviso, di materia concernente interesse legittimo e quindi rimesso al TAR. Su tale punto però il Tribunale ha precisato che la famiglia richiedeva l’accertamento del diritto all’assistenza; e il Tribunale, sulla base della costante giurisprudenza costituzionale, ha dimostrato che trattasi di un diritto di rango costituzionale per la cui conoscenza è competente il Tribunale civile e non il TAR. Il Comune ha poi sostenuto che esso non ha partecipato all’accertamento della disabilità e alla diagnosi funzionale e pertanto questi accertamenti non sarebbero ad esso opponibili; il Tribunale ha chiarito che, nella fase di accertamento della disabilità, la presenza del Comune non è prevista dalla normativa e ha quindi rigettato tale eccezione.
Quindi il Comune ha ancora sostenuto che esso era vincolato al diniego, poiché il proprio regolamento esclude gli alunni in situazione di disabilità non grave dall’assistenza predetta. Il Tribunale però ha precisato che sia la l. n. 104/92, art. 13, comma 3, che la legge regionale delle Marche sull’assistenza scolastica, nell’assegnare il diritto all’assistenza predetta non distinguono tra i livelli di gravità.
Infine il Tribunale, a seguito del principio costituzionale della ripartizione dei Poteri, non ha annullato il rifiuto all’aumento delle ore, ma lo ha «disapplicato, cioè togliendogli efficacia in questo caso. Infatti, proprio per la ripartizione tra i Poteri dello Stato, il Giudice civile non può annullare atti di natura amministrativa, ma solo disapplicarli; solo il TAR e il Consiglio di Stato possono annullare atti amministrativi, poiché sono Magistrature create a tal fine.
Passando al merito il Tribunale, sulla base della giurisprudenza costituzionale, ha dichiarato il diritto costituzionalmente garantito di tutti gli alunni con disabilità all’assistenza richiesta.
Quanto invece alla discriminazione denunciata, il Tribunale ha precisato che la legge n. 67/06 individua la discriminazione solo in confronto di trattamenti sfavorevoli alle persone con disabilità rispetto ad analoga situazione di una persona senza disabilità; nel caso di specie, invece, qui non vi è discriminazione perché nessuna disparità di trattamento è stata denunciata rispetto ad alunni senza disabilità e quindi non ha accolto tale lagnanza.
In forza del parziale accoglimento del ricorso, il Tribunale ha quindi compensato le spese.
Osservazioni
La sentenza è molto interessante almeno per due aspetti.
Finalmente si pone un blocco a una pratica assai diffusa presso tantissimi Comuni e purtroppo anche in alcune Regioni, cioè negare l’assistenza ad alunni in situazione di disabilità non grave. Pare che il Comune di Ancona voglia proporre appello, ma le argomentazioni del Tribunale civile di Ancona circa il diritto costituzionalmente protetto spettante anche agli alunni in situazione con disabilità non grave sono talmente stringenti che penso sarà difficile che il Comune veda accolte le proprie lagnanze. Anzi sarebbe opportuno che l’ANCI invitasse i Comuni a tenere conto di tale orientamento giurisprudenziale che, pur non discendendo da decisione della Magistratura di legittimità (Cassazione e Consiglio di Stato) o costituzionale, è di una logica giuridica ineccepibile.
Molto interessante è pure il chiarimento circa il concetto di discriminazione, che è utilizzabile giuridicamente ai sensi della l. n. 67/06 solo quando vi sia un trattamento discriminatorio nei confronti di una persona con disabilità rispetto all’eguale situazione in cui si trova una persona senza disabilità. Nel caso di specie si invocava l’accertamento di un diritto e non era prospettato nessun confronto con altro alunno senza disabilità. E questo aspetto normalmente non pienamente considerato è assai interessante, poiché, ad esempio, molte sentenze di merito e talune sentenze delle Magistrature di legittimità hanno sostenuto che vi è discriminazione nella riduzione del numero di ore di sostegno poiché analoga riduzione non avviene nel numero di ore di insegnamento per i compagni senza disabilità.
Se questo orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Ancona si affermasse, bisognerebbe essere più prudenti nel ricorrere con troppa facilità alla legge n. 67/06 sulla discriminazione.
Salvatore Nocera