Vol. 23, n. 2, maggio 2024 — pp. 169-171

Rubrica

Aggiornamenti normativi

La continuità didattica è importante1

Nel disegno di legge concernente le «semplificazioni», il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha voluto introdurre una norma particolare per garantire la continuità didattica almeno del sostegno agli alunni con disabilità. Essa è da sempre fortemente richiesta dalle famiglie, soprattutto da quelle degli alunni con disabilità intellettive e disturbi dello spettro dell’autismo. Di fatto il principio è da tempo previsto dall’art. 1, comma 181, lettera C, n. 2, della legge n. 107/2015, cosiddetta legge sulla buona scuola. Tale principio era stato articolato nell’art. 14 del conseguente decreto delegato n. 66/2017, ma a circa 8 anni dalla previsione del decreto delegato non ha avuto attuazione.

In verità qualche tempo dopo la l. n. 107 c’era stata una formulazione operativa proposta dall’allora Direttore Generale dott.ssa Novelli, ma il Consiglio nazionale dell’Istruzione l’aveva bocciata e nessuno l’aveva riproposta. Ora, il Ministro, facendosi interprete delle pressanti richieste delle associazioni e delle famiglie, ha formulato una norma molto prudente ed equilibrata: infatti, c’è da conciliare il diritto alla continuità didattica degli alunni con disabilità con i diritti dei docenti a tempo indeterminato e determinato.

La norma prevede che, a richiesta della famiglia, valutata dal Dirigente Scolastico, e sentito il docente interessato, possa disporsi che il docente supplente permanga sulla stessa classe per i due anni successivi a quello già svolto. Non è possibile andare oltre i tre anni complessivi, poiché la normativa europea stabilisce che, se gli incarichi annuali sono reiterati per più di tre anni, il supplente ha diritto all’immissione in ruolo.

Il testo è equilibrato perché:

  • deve esserci la richiesta della famiglia;
  • deve esserci la valutazione del Dirigente Scolastico;
  • deve esserci il consenso del docente interessato;
  • il docente interessato deve trovarsi in posizione utile per poter essere rinominato nel contingente di docenti aspiranti a supplenza nello stesso ambito territoriale;
  • deve non esserci la disponibilità di quel posto per il trasferimento di docenti a tempo indeterminato aspiranti a supplenza nella stessa sede.

Solo al verificarsi di tutte queste condizioni il Dirigente Scolastico può disporre il reiterarsi della supplenza.

Taluni hanno obiettato che, in questo modo, si avrebbe però una privatizzazione delle supplenze, essendo determinante la volontà della famiglia. A me pare che la critica non sia fondata. Infatti qui la richiesta della famiglia non propone una nuova nomina (cosa che equivarrebbe a un’intromissione del privato nel procedimento pubblico di nomina), ma la famiglia, in presenza di tutte le altre condizioni, impedisce che il docente, che dovrebbe lasciare quella classe, possa andare via, in vista di un interesse superiore, quello della continuità dell’alunno. Non viene violato il diritto di nessuno al posto: infatti, i docenti aspiranti alla nomina di supplenza vengono egualmente nominati, solo che non trovano disponibile quella sede, come non l’avrebbero trovata se essa fosse rientrata nel contingente per i trasferimenti dei docenti di ruolo.

Comunque la reiterazione della supplenza non è automatica se richiesta dalla famiglia: infatti, essa è subordinata alla disponibilità del docente e alla valutazione di opportunità del Dirigente Scolastico.

Questa decisione del Ministro, prevista da ben due norme primarie, sembra finalmente tenere conto della delicatezza della personalità degli alunni con disabilità, soprattutto intellettive, e con disturbo dello spettro dell’autismo, in quanto essi fanno tanta fatica a entrare in sintonia con il docente di sostegno, cosa che spesso avviene dopo molti mesi; tali alunni, dopo tanta fatica, ricominciano daccapo tutti gli anni che hanno un supplente nuovo.

Se questa coraggiosa soluzione del Ministro è apprezzabile per i docenti precari, sarebbe ancora più importante che la continuità didattica, almeno per tutta la durata del grado di istruzione (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, successivo triennio), venisse garantita anche con i docenti a tempo indeterminato. Infatti, essi hanno solo l’obbligo di permanenza quinquennale su posto di sostegno, ma non sulla stessa sede dell’alunno che hanno seguito, appena nominati su quella sede.

La FISH ha predisposto una proposta di legge con la quale, nel prevedere l’istituzione di apposite classi di concorso per i docenti di sostegno, ne prevede pure l’obbligo di permanenza sulla stessa sede per tutta la durata del ciclo.

Ci si augura che, in attesa che la proposta della FISH divenga legge, il Ministro voglia anticiparne l’approvazione con norma primaria almeno per la norma sull’obbligo di continuità didattica.

Salvatore Nocera


  1. 1 https://www.superando.it/2024/04/02/la-continuita-didattica-e-troppo-importante (consultato il 3 aprile 2024).

 

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