Vol. 22, n. 1, febbraio 2023 — pp. 88-90

Rubrica

Aggiornamenti normativi

Ore di sostegno: troppa grazia S. Antonio! (TAR Campania 7385/22)

Il TAR Campania, con la Sentenza n. 7385 del 28 novembre 2022, ha annullato la decisione del GLO di una scuola che aveva assegnato a un alunno con disabilità grave di scuola primaria la cattedra intera di 22 ore, assegnando invece un numero di ore pari alla durata della frequenza di tutte le lezioni.

Il TAR ha motivato l’ordinanza con il fatto che altrimenti l’alunno non avrebbe avuto l’assistenza didattica necessaria, rimanendo «scoperto» per alcune ore di lezione.

Osservazioni

  1. La sentenza non è l’unica, né la prima in tal senso. Anche il TAR Toscana ha pronunciato ordinanze e sentenze simili. Quello però che meraviglia è la motivazione e cioè che, per realizzare una buona qualità dell’inclusione, occorre la «copertura» totale di tutte le ore di lezione con un docente per il sostegno. Se ciò fosse vero, i pedagogisti speciali, prima ancora dei giudici, avrebbero scritto volumi su tale inderogabile inflessibile certezza pedagogica. Purtroppo, per tali provvedimenti giudiziali, i pedagogisti più accreditati hanno sempre sostenuto che la buona inclusione scolastica non si realizza con la «quantità» delle ore di sostegno, ma con la loro «qualità».
  2. La qualità consiste, ovviamente, nella specializzazione e nell’esperienza dei docenti per il sostegno assegnati; ma sussiste pure nell’evitare situazioni assurde, come quella di assegnare a un alunno più docenti per il sostegno, come accade qualora si assegni un numero di ore superiore a quello di cattedra, salva l’ipotesi-limite di aumentare sino a sei ore con lo straordinario consentito per legge l’orario del medesimo docente. Ciò però comporta ovviamente un aumento di costi per l’Erario, come avviene se si assegna un numero di ore pari al numero di ore di lezione.
  3. C’è da chiedersi anche, se, in presenza di un numero di ore indicato nel PEI, il giudice possa aumentare il numero ivi indicato. In proposito il TAR Lazio si è pronunciato negativamente solo nei confronti di una decisione del Dirigente Scolastico che aveva ridotto il numero di ore di sostegno assegnate, con la logica motivazione che i membri del GLO conoscono decisamente meglio i bisogni educativi dell’alunno. Lo stesso criterio dovrebbe dunque adottarsi anche al giudice che conosce l’alunno solo attraverso le carte processuali e dovrebbe attenersi al numero di ore indicato nel PEI.
  4. Si potrebbe ulteriormente osservare che la citata sentenza del TAR Lazio era stata pronunciata in difesa del diritto alla non riduzione del numero di ore di sostegno, mentre nel caso del TAR Campania siamo in presenza di una decisione giudiziale che aumenta tale numero, sempre in difesa del diritto alla massimizzazione del numero di ore. Anche in questo, non si dovrebbe far calcoli di costi, stante la costante Giurisprudenza costituzionale che, in presenza del diritto allo studio degli alunni con disabilità, costituzionalmente protetto, non è il diritto dell’alunno a dover cedere rispetto ai vincoli di bilancio, ma è il bilancio che deve cedere rispetto a tale diritto.
  5. Il vero problema rimane quindi in cosa consista realmente la qualità dell’inclusione scolastica. E la risposta dei pedagogisti più accreditati, in aggiunta a quella precedente, è che essa è costituita pure dalla preparazione dei docenti curricolari che hanno in classe l’alunno. Infatti, qui si tratta di alunni che frequentano le scuole comuni e non speciali e quindi debbono essere per legge presi in carico non dal solo docente per il sostegno, ma anche da tutti i docenti curricolari. Anzi con il DI n. 182/20, ormai pienamente vigente, per la qualità dell’inclusione scolastica è necessario tener conto del «contesto della scuola» con la valutazione delle «facilitazioni e delle barriere» ivi presenti ai fini del calcolo del numero di ore di sostegno da assegnare. Tra le barriere potrebbe anche rilevarsi la mancata formazione sulla pedagogia e sulle didattiche inclusive da parte dei docenti curricolari, cosa ancora assai diffusa nelle nostre scuole e totalmente ancora assente nella normativa, salve le disposizioni in proposito del DL n. 36/22, convertito dalla legge n. 179/22, ma ancora solo sulla carta, data la recentissima pubblicazione di tale normativa sulla Gazzetta Ufficiale e la ancora non avvenuta emanazione dei decreti applicativi.
  6. Non rimane dunque ormai che attendere l’esito dell’appello, sempre che l’USR, o in sua surroga il Ministero dell’Istruzione e del Merito, vorranno proporlo contro questa strana sentenza. Allora così fece, motu proprio, il Ministero dell’Istruzione contro la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il DI n. 182/20. È da supporre che dovendo il nuovo Ministero far rispettare il «merito» anche del sistema di istruzione e della qualità dell’inclusione non attenda la scadenza dei termini per proporre appello contro questa sentenza, il cui annullamento (o, al più tardi, l’annullamento della decisione di merito conforme alla sentenza) farebbe chiarezza sul concetto della qualità dell’inclusione scolastica.

E tale decisione chiarificatrice sarebbe provvidenziale, dato il gravissimo ritardo di tanti Governi succedutisi nell’emanare il decreto ministeriale, applicativo dell’art. 4 del DLgs n. 66/17, relativo all’individuazione degli indicatori per misurare la qualità inclusiva realizzata nelle singole classi e nelle singole scuole.

Salvatore Nocera

 

Indietro