Vol. 21, n. 1, febbraio 2022 — pp. 138-141
Rubrica
Aggiornamenti normativi
Risarcimento dei danni non patrimoniali se il docente di sostegno non è specializzato (TAR Campania 7990/21)
Il Tar Campania con sentenza n. 7990 del 22 Settembre 2021 ha condannato in solido il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e una scuola al risarcimento dei danni non patrimoniali, calcolati in tremila euro, per aver assegnato un docente per il sostegno non specializzato, nonché alla rifusione delle spese di causa, calcolate in circa mille euro.
La famiglia di un alunno all’inizio dell’a.s. 2020/21, avendo ricevuto comunicazione dalla scuola che sarebbe stato assegnato un docente per il sostegno individuandolo dalle graduatorie dei non specializzati, essendosi esaurite quelle degli specializzati, aveva proposto ricorso al TAR chiedendo la nomina di un docente specializzato per tutte le 30 ore di insegnamento, col risarcimento dei danni e chiedendo il provvedimento cautelare di sospensione di tale nomina e la sostituzione immediata con un docente specializzato.
Il TAR, acquisita una relazione della scuola, aveva rinviato la causa per la trattazione del merito e l’udienza di merito si è svolta dopo la fine dell’anno scolastico. Il TAR ha riconosciuto il diritto costituzionalmente protetto dell’alunno ad avere assegnato un docente specializzato secondo le norme del DLgs 249/10. Ha però riconosciuto la cessazione dell’interesse e quindi la cessazione della materia del contendere su questo punto, essendo ormai trascorso l’anno scolastico. Ha però riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, trattandosi della violazione di un diritto costituzionalmente protetto dell’alunno, il quale, dalla mancata nomina del docente specializzato aveva avuto un grave disagio e quindi danni nell’apprendimento.
Osservazioni
La sentenza è importante, non tanto per l’affermazione del principio che l’alunno con disabilità ha sempre diritto a un docente specializzato, quanto per la condanna al risarcimento dei danni gravante su tutta l’Amministrazione nei suoi degradanti organi gerarchici. Infatti, questa non è la prima sentenza in materia.
Una ancora più importante è quella del Consiglio di Stato n. 245/00. In tale sentenza veniva addirittura pronunciata la «massima» secondo la quale le graduatorie debbono servire a individuare i docenti migliori e non possono essere di ostacolo a tale ricerca. Il principio che si debbano nominare prioritariamente docenti specializzati prima di nominare docenti non specializzati è contenuto nell’art. 14, comma 6 della l. n. 104/92. In questo caso non erano più presenti nelle graduatorie docenti specializzati e quindi l’Ufficio Scolastico Regionale, interpretando alla lettera la norma citata della l. n. 104/92, aveva nominato un docente non specializzato e per giunta non per le 30 ore richieste, ma per 18 ore.
Infatti, 18 sono le ore settimanali di didattica previste per una cattedra di scuola secondaria. Solitamente si nomina per massimo l’orario di lavoro di un docente per il sostegno perché la nomina del docente per il sostegno per tutto l’orario di frequenza scolastica dell’alunno favorirebbe la delega solo a tale docente del progetto inclusivo da parte dei docenti curricolari; invece, tutti i docenti del consiglio di classe hanno l’obbligo di farsi carico dell’inclusione dell’alunno.
Per questo il TAR, sulla base di una precedente Giurisprudenza di altri TAR e propria, ha considerato colpevole il comportamento omissivo dell’Amministrazione scolastica, consistente nel non aver trovato un docente specializzato o comunque con esperienza di sostegno per quel determinato tipo di disabilità, anche al di fuori delle graduatorie. Si pensi che nel caso della sentenza del Consiglio di Stato citata, nel quale l’alunno frequentava il liceo classico e l’Amministrazione aveva nominato un docente di educazione motoria che, seppur specializzato, non conosceva né il greco né il latino, si ricorse a un seminarista che abitava vicino alla scuola. Anche in un caso più recente avvenuto in Calabria, per un alunno cieco, fu nominata una persona specializzata di un’associazione che non era presente in alcuna graduatoria.
Quindi il TAR Campania, con questa decisione ha ritenuto sussistente l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di nomina di un docente anche esterno alla stessa quando sia esaurita la graduatoria dei docenti specializzati. Ma vi è di più. Infatti, tutto è stato causato dalla mancanza di docenti specializzati nell’apposita graduatoria. E certo non è compito dell’Ufficio Scolastico Regionale, e tanto meno delle singole scuole, di dover predisporre corsi di specializzazione per avere la disponibilità di docenti specializzati.
Quindi tra le righe si può riscontrare una censura al Ministero per non aver predisposto corsi di specializzazione, in modo che nelle scuole di quella zona non mancassero docenti specializzati necessari secondo i bisogni delle stesse. E questa pecca è ben nota ormai da anni, dal momento che circa un terzo dei quasi duecentomila docenti nominati in attività di sostegno è privo di specializzazione. Questa sentenza, quindi, esige che venga predisposto un piano nazionale di corsi di specializzazione per far fronte a tutte le effettive esigenze delle scuole. Però, i corsi di specializzazione non dipendono solo dal Ministero dell’Istruzione, bensì anche dal Ministero dell’Università che deve assegnare alle Facoltà di scienze della formazione un numero di docenti sufficiente per l’effettuazione di un maggior numero di corsi; ma deve intervenire anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze che deve stanziare la somma per l’effettuazione dei corsi, anche se essi non sono gratuiti, ma a pagamento da parte degli studenti frequentanti, i quali debbono pure pagare l’accesso alle prove di selezioni, dato l’alto numero dei richiedenti.
Per questi motivi la FISH in questi ultimi anni ha ripetutamente richiesto al Governo che venissero istituite presso le facoltà di scienze della formazione «scuole di specializzazione» per il sostegno, come da sempre avviene per altre professioni con altre facoltà universitarie.
Ciò snellirebbe la procedura per l’avvio di corsi di specializzazione per il sostegno che verrebbero finanziati dai soli studenti, purché le facoltà vengano dotate di un numero di docenti sufficienti al bisogno. Infine, solo un rapido accenno al risarcimento dei danni non patrimoniali. In Dottrina e in Giurisprudenza si discute circa le condizioni necessarie per poterlo pronunciare, se basti il fatto che sia stato leso comunque un diritto soggettivo, un diritto costituzionalmente protetto o che debba essere fornita la prova della natura e della tipologia dei danni non patrimoniali subiti.
In questo caso il TAR Campania ha seguito l’orientamento che basti il fatto della lesione di un diritto costituzionalmente protetto.
Salvatore Nocera