Vol. 19, n. 4, novembre 2020

Rubrica

Aggiornamenti normativi

Confermato definitivamente il diritto alla didattica in presenza con un gruppo di compagni per gli alunni con disabilità (DPCM 03/11/2020 e Nota 1990/20)

Con il DPCM del 3 novembre 2020 il Governo ha previsto ulteriori misure restrittive per limitare la diffusione del Covid-19, valide fino al 3 dicembre 2020 e che sostituiscono quelle previste nel precedente DPCM del 24 ottobre, differenziandosi anche a livello regionale in 3 zone.

1. Regioni di area gialla

Per quanto concerne la scuola il DPCM all’art. 1, comma 9, lettera s) ribadisce che:

L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Mentre prevede che:

le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica […] in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Più avanti si prevede inoltre che:

Le riunioni degli organi collegiali [quindi anche i GLO degli alunni con disabilità, N.d.R.] delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza.

Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

Nella successiva lettera t) si conferma quanto già previsto nei precedenti DPCM del 13 e 24 ottobre 2020:

sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento [ex alternanza scuola-lavoro, N.d.R.], nonché le attività di tirocinio […] da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

2. Regioni di area arancione

Per le scuole si applicano le stesse misure previste dall’art. 1 per l’area gialla.

Essendo vietato in queste regioni il trasferimento da un comune diverso da quello di residenza, tranne che per ragioni di lavoro, studio, salute e necessità, l’art. 2, comma 4, lettera a) prevede esplicitamente che: «Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita».

3. Regioni di area rossa

Per la scuola l’art. 3, comma 4, lettera f) prevede che:

Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia […] e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Anche in queste regioni l’art. 3, comma 4, lett. a) prevede apposita deroga al divieto di spostamento tra comuni: «Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita».

A seguito dell’emanazione del DPCM del 3 novembre il MIUR ha prontamente pubblicato l’importante Nota prot. n° 1990 del 5/11/2020 che, oltre ad esporre in maniera chiara e dettagliata le misure del nuovo DPCM relative alla scuola e alla Didattica Digitale Integrata (DDI), esplicita il diritto per gli alunni con disabilità all’inclusione effettiva con un gruppo di compagni in presenza:

In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica «effettiva» e non solo formale, volta a «mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica».

I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse.

Inoltre, la stessa Nota chiarisce ulteriormente che la didattica in presenza può essere prevista anche per alunni con BES, alunni impossibilitati ad utilizzare la DDI da casa e ad alunni figli di personale sanitario o di altri servizi pubblici essenziali:

Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di digital divide non altrimenti risolvibili.

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza.

Infine, la Nota ricorda: «la necessità di garantire il diritto all’istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione famigliare, l’autorità sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario».

Osservazioni

In questo ultimo DPCM, valido fino al 3 dicembre 2020, viene richiamata espressamente la garanzia della didattica in presenza per gli alunni con disabilità e anche con BES nei casi in cui è invece prevista per tutti a distanza (scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio nazionale e anche negli ultimi due anni delle scuole secondarie di primo grado nelle regioni di area rossa).

Si parla proprio di «mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali», quindi viene anche evidenziata la necessità di garantire l’effettiva inclusione di questi alunni.

Pertanto, pur se innalzata al 100% la didattica a distanza nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, secondo le diverse aree regionali, restano valide le nostre osservazioni già fatte nel commento al precedente DPCM del 24 ottobre (vedi le Osservazioni della scheda n° 647) sulla necessità di garantire la didattica in presenza per gli alunni con disabilità insieme ad un gruppetto di compagni (che potrebbero anche ruotare), proprio per garantire l’effettiva inclusione, oltre al diritto allo studio e scongiurare il rischio di creare «classi speciali» in presenza formate dai soli alunni con disabilità della scuola.

Se ve ne fosse ancora bisogno, la Nota Ministeriale n° 1990/20 conferma definitivamente, in maniera chiara ed inequivocabile, che agli alunni con disabilità deve essere garantito non solo il diritto allo studio in presenza, ma anche quello all’effettiva inclusione con un gruppo di compagni.

L’inciso «I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità» significa che i docenti curricolari, con il docente di sostegno (e l’eventuale assistente all’autonomia e alla comunicazione) debbono svolgere in presenza le lezioni all’alunno con disabilità e al gruppetto di compagni presenti a scuola con lui e, in contemporanea, a distanza al resto della classe.

Aggiornamento del 09/11/2020

Alle obiezioni che taluni hanno sollevato, sostenendo che le Nota è normativa secondaria al DPCM e che il DPCM parla solo di mera «possibilità» di realizzare la didattica in presenza per gli alunni con disabilità e non di obbligatorietà, si fa presente che:

  1. La Nota Ministeriale, pur essendo normativa secondaria, è attualmente in vigore sinché un TAR non la dichiari illegittima;
  2. Il DPCM del 3 novembre dice espressamente che, proprio come deroga alla didattica a distanza al 100%, «resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza […] in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020».

Pertanto, se vi è tale necessità, vi è anche l’obbligo per la scuola e i docenti di garantire la didattica in presenza, come peraltro prevede il DM n° 89/20 espressamente citato nello stesso DPCM: «l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità».

In caso le famiglie degli alunni con disabilità preferiscano invece attuare comunque la didattica a distanza, è utile ricordare che il DM 39/2020 prevede che gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione vadano a casa dell’alunno proprio per aiutarlo a seguire la didattica a distanza:

Ove, per specifiche condizioni individuali o di contesto, non sia possibile garantire la frequenza scolastica agli alunni con disabilità, il coinvolgimento delle figure di supporto messe a disposizione dagli Enti locali (Operatori Educativi per l’Autonomia e Assistenti alla comunicazione, per gli alunni con disabilità sensoriale) […] contribuirà ad assicurare un alto livello di inclusività agli alunni con disabilità grave, collaborando al mantenimento della relazione educativa con gli insegnanti della classe e con quello di sostegno.

Naturalmente per gli alunni con disabilità certificati anche come «fragili» ai sensi dell’OM n° 134/20, pure citata nel DPCM, si dovrà invece immediatamente attivare l’istruzione domiciliare con la presenza a casa, per le ore già assegnate a scuola, del docente di sostegno e/o dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione, che dovranno anche facilitare il collegamento a distanza dello studente con gli altri docenti e i compagni di classe.

 

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