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Vol. 19, n. 1, febbraio 2020 — pp. 165-168
Il progetto individuale deve essere onnicomprensivo (TAR Sicilia 2782/19 e 2783/19)
A cura di Salvatore Nocera1
Aspetti socio-assistenziali – Ripetenze
Il TAR Sicilia, sezione di Catania con due sentenze rispettivamente n. 2782 e n. 2783 del 20 novembre 2019 ha pienamente accolto i ricorsi patrocinati dagli avvocati Ettore Nesi, Gianfranco de Robertis e Mariapaola Giardina e tendenti all’annullamento di uno pseudo progetto di vita formulato dall’ASL di Siracusa. Le parti sostenevano che l’ASL e il Comune si erano limitate a fornire un progetto di vita, di cui all’articolo 14, legge n. 328 del 2000, del tutto insufficiente, contenendo solo la scheda di valutazione della disabilità e alcune generiche indicazioni di carattere assistenziale.
Il TAR ha pienamente accolto i ricorsi con le seguenti motivazioni che si pubblicano per esteso data la loro chiarezza:
Il progetto di cui all’art. 14 della legge n. 328/2000 deve soddisfare in modo puntuale alcune specifiche previsioni. In primo luogo, ai sensi del secondo comma della disposizione indicata, esso deve comprendere, «oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il Piano Educativo Individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale» e deve altresì definire «le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare». Ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale in data 26 novembre 2011, il progetto deve anche contemplare un budget di progetto, da intendersi quale «insieme di tutte le risorse umane, economiche e strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica e integrata», nonché individuare una figura di riferimento (il cosiddetto «case manager») e «metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona disabile». Come disposto dall’art. 1, secondo comma, della legge n. 112/2016, il progetto deve, infine, contemplare «misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori», con il necessario «coinvolgimento dei soggetti interessati» e «nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi». Il progetto che è stato consegnato alla ricorrente risulta largamente incompleto rispetto alle indicazioni normative cui si è fatto riferimento. A titolo di esempio, può osservarsi che esso non contempla in alcun modo (neppure al fine di giustificare una loro ragionevole esclusione) eventuali forme di recupero o di integrazione sociale, eventuali misure economiche per il superamento di condizioni di disagio, la definizione di potenzialità e sostegno per il nucleo familiare, un budget di progetto (nel senso sopra specificato), una figura di riferimento (cioè il cosiddetto «case manager»), nonché «metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona disabile». Il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. A seguito di ciò, le Amministrazione interessate, cioè il Comune e l’Azienda Sanitaria Provinciale (tenute a provvedere d’intesa, come disposto dall’art. 14, primo comma, della legge n. 328/2000), dovranno predisporre e approvare, con la massima sollecitudine, il progetto individuale contemplato dalla norma citata nell’interesse del soggetto disabile di cui si tratta. Al riguardo deve anche precisarsi che non può condividersi la tesi dell’Azienda Sanitaria, secondo cui l’attività di sua competenza sarebbe già stata interamente espletata, ove si consideri che, ad esempio, nel progetto consegnato alla ricorrente non sono indicate le «metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione» (per l’individuazione delle quali risultano imprescindibili le valutazioni tecniche e specialistiche dell’Azienda stessa). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della semplicità della controversia, della sua sollecita definizione e della sua sostanziale identità con altro ricorso parimenti definito in data odierna. Esse, inoltre, vengono poste per tre quarti a carico del Comune di Palazzolo Acreide, atteso che l’Azienda Sanitaria Provinciale, in realtà, ha già parzialmente provveduto alle incombenze di sua competenza.
Osservazioni
Le due sentenze sono di enorme importanza perché chiariscono in modo esauriente quali debbano essere i contenuti del progetto di vita di cui all’articolo 14, legge 328 del 2000. Non solo, è altresì importante perché al termine delle motivazioni il TAR stabilisce cosa Comune e ASL debbano precisare nei contenuti del vero piano individuale che dovranno formulare di intesa con la famiglia e i diretti interessati.
È altresì da precisare che, qualora Comune e ASL non provvedano a eseguire le sentenze, lo stesso avvocato de Robertis aveva ottenuto in precedenza altra sentenza di ottemperanza con la quale il TAR aveva nominato il prefetto «commissario ad acta» per la formulazione del completo progetto di vita in sostituzione degli inadempienti (vedi sentenza TAR Catania n. 559 del 14 Marzo 2019). La sentenza chiarisce ancora come in materia di controversie relative al progetto di vita la competenza esclusiva sia del TAR.
È infine interessante la motivazione della condanna alle spese «tenendo conto della semplicità della controversia». Ciò significa che ormai circa le controversie sul rifiuto o l’incompleta formulazione del progetto di vita da parte del comune di residenza non ci dovrebbero essere più timori di rigetto dei ricorsi da parte degli interessati o di loro soccombenza alle spese.
È doveroso dare atto all’avvocato Gianfranco de Robertis dell’ANFFAS, che ha contribuito in modo significativo a rilanciare l’importanza giuridica e sociale del progetto di vita, del quale è parte integrante il Piano Educativo Individualizzato, come stabilito dall’articolo 6 del DLgs n. 66/17 come integrato, proprio per questo aspetto, dal DLgs n. 96/19.
Le famiglie di alunni con disabilità che al termine della scuola sono tentate di far loro ripetere la scuola proprio per la mancanza di futuro di vita dei loro figlioli, trovano in queste decisioni giurisdizionali lo stimolo a veramente «pensare adulti» i loro figlioli, come soleva dire il compianto Mario Tortello, perché la giurisprudenza offre ormai loro delle possibilità nuove di socializzazione e di partecipazione alla vita di tutti che un completo progetto di vita può seriamente offrire, tenendo conto anche del possibile coinvolgimento delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato e degli altri soggetti del Terzo Settore.
1 Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale.