Il codice deontologico del logopedista nel nuovo scenario normativo in tema di responsabilità professionale e sistema ordinistico
Daniele Rodriguez
La Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha modificato la disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie e ha introdotto nuove norme sulla codificazione deontologica che compete agli Ordini. La Legge n. 3 ha creato un nuovo Ordine che comprende le 19 professioni che afferiscono alle tre diverse aree della riabilitazione, tecnico-sanitaria e tecnica della prevenzione. Fra le complesse questioni relative alla istituzione di questo nuovo Ordine pluriprofessionale, vi è quella del codice deontologico: unico per tutto l’Ordine o diverso per ogni professione? Ognuna delle preesistenti associazioni rappresentative delle varie professioni ora rientranti nell’Ordine multiprofessionale, nonché il Collegio dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, aveva elaborato un proprio codice deontologico. L’analisi della Legge n. 3 evidenzia che sia da privilegiare l’opzione del codice deontologico unico. La sua stesura comporterebbe comunque alcuni problemi. È esaminata la questione di come salvaguardare l’autonomia e l’identità di ognuna delle 19 professioni nel contesto di un codice deontologico unitario e sono proposte alcune soluzioni. È analizzato il tema della responsabilità, considerato, anche in relazione alla Legge 8 marzo 2017, n. 24, nella duplice accezione di impegno nell’interesse di salute della persona e di attitudine a rispondere sotto il profilo disciplinare in caso di condotta censurabile.
DOI 
10.14605/LOG1511912
Keywords
Ordini delle professioni sanitarie, Codici deontologici, Autonomia, Identità, Responsabilità.